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sabato 23 marzo 2013

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

Dichiarazione universale 
dei diritti dell'Uomo

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato e proclamato la Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo. 
In seguito a tale atto l'Assemblea Generale dell'ONU invitò tutti i Paesi membri a pubblicare il testo della Dichiarazione affinché fosse "divulgata, esposta, letta e spiegata soprattutto nelle scuole e nelle altre istituzioni a finalità didattica, senza alcuna distinzione basata sullo status politico dei paesi o territori".

qui nel testo che segue...

DICHIARAZIONE UNIVERSALE 
DEI DIRITTI DELL'UOMO
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
il 10 Dicembre 1948

Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo,
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione,
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà,
Considerato che gli Stati Membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale proclama la seguente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati Membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. 

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
I. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
II. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione o sovranità. 

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli; inumani o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
ogni individuo ha diritto a un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, e di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Articolo 11
I. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
II. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto a essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
I. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
II. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese. 

Articolo 14
I. Ogni individuo ha diritto di cercare e di ricevere asilo in altri Paesi dalle persecuzioni.
II. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
I. ogni individuo ha diritto alla nazionalità. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua nazionalità, né del diritto di mutare nazionalità.

Articolo 16
I. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, nazionalità o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
II. Il matrimonio potrà essere stipulato soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
III. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
I. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con altri.
II. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo al il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, questo diritto include la libertà di non essere molestato per la propria opinione, e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20
I. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
II. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21
I. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
II. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
III. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e genuine elezioni, effettuate a suffragio universale ed equo, e a voto segreto o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
I. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
II. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto a eguale retribuzione per eguale lavoro.
III. Ogni individuo che lavora ha diritto a una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
IV. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
I. Ogni individuo ha il diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto di sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
II. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure e assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. 

Articolo 26
I. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
II. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
III. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta dell'istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
I. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.
II. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29
I. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 
II. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 
III. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.




Obiettivi del Parlamento Mondiale delle Religioni del 1893

I. Riunire in una conferenza, per la prima volta nella storia, i principali rappresentanti delle grandi tradizioni religiose del mondo.

2. Dimostrare all'umanità, nel modo più lampante possibile, quali sono le molte verità fondamentali che le diverse religioni condividono e in che modo sono condivise. 

3. Promuovere e approfondire lo spirito della fratellanza umana tra gli uomini religiosi appartenenti a fedi differenti, attraverso l'incontro in amicizia e la mutua comprensione, evitando di rafforzare il sentimento di indifferenza e senza ripromettersi di raggiungere una qualsiasi unità formale e manifesta.

4. Esporre, grazie all'intervento delle personalità più competenti, quelle che sono le più importanti verità peculiari di cui le diverse religioni e le diverse forme di cristianesimo si ritengono detentrici.

5. Chiarire quali sono gli incrollabili fondamenti del teismo e le ragioni per le quali si ritiene che l'anima umana sia immortale, unendo e rafforzando le forze che si oppongono a una filosofia materialista dell'universo. 

6. Grazie all'intervento dei più importanti eruditi (in rappresentanza dell'Induismo, del Buddismo, del Confucianesimo, dei Parsi, dei Musulmani, degli Ebrei e delle altre fedi religiose, oltre che delle diverse chiese in cui si ripartisce il Cristianesimo), definire in modo completo e accurato quali siano gli effetti della pratica religiosa sugli individui che la praticano, non solo a livello spirituale, ma anche sulla letteratura, sulle arti, sul commercio, sull'amministrazione, sulla vita sociale e familiare. 

7. Indagare sui contributi, reali o eventuali, che ogni singola religione fornisce alle altre religioni del mondo. 

8. Elaborare un documento definitivo da pubblicare e distribuire a livello mondiale, il quale contenga un completo e autorevole resoconto della situazione attuale e delle prospettive della religione rispetto alle principali nazioni del Pianeta. 

9. Scoprire, grazie al lavoro di personalità competenti, quali siano i contributi che la religione deve apportare in merito alle grandi problematiche della Temperanza, del Lavoro, dell'Educazione, della Ricchezza e della Povertà. 

10. Avvicinare le nazioni della Terra a un sentimento di fratellanza, , nella speranza di fissare le basi per una condizione di pace mondiale permanente. 


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